Di seguito riportiamo le note del Ministero dell’Interno relative a :
- Non sanzionabile il mancato possesso del certificato di assicurazione ( MIn. Interno Prot. 300/A/5931/16/106/15 del 1.9.2016) : In sede di controllo può essere esibito agli organi di polizia stradale un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria e senza che possa essere richiesta successiva esibizione del certificato originale in formato cartaceo.
- Modulo di controllo delle assenze del conducente non più obbligatorio ( Min . Interno Prot. 300/A/5933/16/111/20/3 del 1.9.2016) : In caso di malattia, ferie annuali o guida di un veicolo senza obbligo di tachigrafo, il conducente potrà continuare a compilare il modulo assenze e conservarlo con i fogli tachigrafici, ma lo stesso non è più obbligatorio e la sua mancanza non è più sanzionabile. Lo ha precisato il Ministero dell’Interno, Dipartimento P.S., alla luce dell’articolo 34 del Reg. UE n. 165/2014 e dei relativi chiarimenti della Commissione Europea, secondo cui gli Stati membri non possono imporre ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo