CONTENITORI-DISTRIBUTORI DI CARBURANTI DAL 5 GENNAIO 2018 ENTRA IN VIGORE LA NUOVA DISCIPLINA ANTINCENDIO

Il Decreto 22 Novembre 2017, pubblicato nella G.U.S.G. n°285 del 6.12.2017, aggiorna la disciplina antincendio relativa ai contenitori-distributori fuori terra di liquido combustibile di categoria “C”, ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi.

Si precisa che tra i liquidi infiammabili di categoria “C”, così come classificati dal D.M. 31.7.1934 in base alla temperatura di infiammabilità, rientra anche il GASOLIO per autotrazione (circolare della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco del 16 marzo 2009, prot. n. 756-032101.01.4188.000, che lo classifica “liquido combustibile di categoria C […] a prescindere dall’effettiva temperatura d’infiammabilità

Con   l’entrata in vigore del Decreto 22.11.2017,  viene abrogato il  Decreto del Ministero dell’Interno 12 Settembre 2013 che aveva stabilito  la regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio  di depositi di gasolio per autotrazione  ad uso privato , di capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di maggior sicurezza, il D. 22.11.2017 introduce quindi una nuova regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori , ad uso privato, per l’erogazione di carburanti liquidi di categoria “C”.

Dal 5 Gennaio 2018 ( il decreto entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione in G.U.), tutte le NUOVE INSTALLAZIONI  di contenitori-distributori  dovranno  seguire quanto previsto nelle disposizioni della nuova regola tecnica contenuta nell’allegato I al Decreto 22.11.2017.

I contenitori-distributori ESISTENTI alla data del 5.01.2018,  si dovranno adeguare alle disposizioni dettate dalla nuova normativa di prevenzione incendi,  ad ECCEZIONE dei casi in cui  essi si trovino in una delle seguenti condizioni :

  1. Siano in possesso  di atti  abilitativi  riguardanti  anche  la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati  dalle competenti  autorità,  così  come   previsto   dall’art.   38   del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
  2. siano in possesso del certificato di  prevenzione  incendi  in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
  3. siano  stati  pianificati,  o  siano  in  corso,  lavori   di installazione di contenitori-distributori sulla base di  un  progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco  ai sensi  degli  articoli  3  e  7  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Link:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-06&atto.codiceRedazionale=17A08114&elenco30giorni=true

 

La segreteria