Il Decreto 22 Novembre 2017, pubblicato nella G.U.S.G. n°285 del 6.12.2017, aggiorna la disciplina antincendio relativa ai contenitori-distributori fuori terra di liquido combustibile di categoria “C”, ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi.
Si precisa che tra i liquidi infiammabili di categoria “C”, così come classificati dal D.M. 31.7.1934 in base alla temperatura di infiammabilità, rientra anche il GASOLIO per autotrazione (circolare della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco del 16 marzo 2009, prot. n. 756-032101.01.4188.000, che lo classifica “liquido combustibile di categoria C […] a prescindere dall’effettiva temperatura d’infiammabilità“
Con l’entrata in vigore del Decreto 22.11.2017, viene abrogato il Decreto del Ministero dell’Interno 12 Settembre 2013 che aveva stabilito la regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato , di capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto.
Ai fini del conseguimento degli obiettivi di maggior sicurezza, il D. 22.11.2017 introduce quindi una nuova regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori , ad uso privato, per l’erogazione di carburanti liquidi di categoria “C”.
Dal 5 Gennaio 2018 ( il decreto entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione in G.U.), tutte le NUOVE INSTALLAZIONI di contenitori-distributori dovranno seguire quanto previsto nelle disposizioni della nuova regola tecnica contenuta nell’allegato I al Decreto 22.11.2017.
I contenitori-distributori ESISTENTI alla data del 5.01.2018, si dovranno adeguare alle disposizioni dettate dalla nuova normativa di prevenzione incendi, ad ECCEZIONE dei casi in cui essi si trovino in una delle seguenti condizioni :
- Siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
- siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-06&atto.codiceRedazionale=17A08114&elenco30giorni=true