In forza dell’articolo unico, Comma 917 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ( Legge di bilancio 2018), dal 1° Luglio 2018 scatta l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburante per motori
La tradizionale scheda carburante verrà quindi abolita dal 1° Luglio 2018 in quanto gli acquisti di carburante da parte di soggetti Iva, dovranno dal quel momento essere documentati con fattura elettronica, fatta eccezione gli acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione.
Inoltre, sempre dal 1° Luglio 2018, gli acquisti di carburante dovranno essere pagati solo mediante modalità tracciabili pena, l’indetraibilità IVA e l’indeducibilità della spesa .
Se nulla cambia per le imprese di autotrasporto che, ai fini della richiesta dei rimborsi sulle accise, già dovevano acquisire obbligatoriamente la fattura di acquisto del carburante in luogo della scheda carburante, l’introduzione di questa nuova disposizione fa sorgere invece diversi dubbi circa la sua applicazione operativa .
Tra questi, quello relativo alle ristrette modalità di pagamento tracciabile che, la legge di bilancio 2018 aveva individuato soltanto tramite : carte di credito, bancomat o prepagate
A chiarire questo aspetto è però intervenuta l’Agenzia delle Entrate con una nota del 4 Aprile 2018.
Il provvedimento Prot. n° 73203/2018 dell’Agenzia, stabilisce infatti che, ai fini sia della detraibilità IVA che della deducibilità delle spese, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante : bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre che, chiaramente, alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate.
Documenti kink:
acquisto di carburanti modalità di pagamento – Ag. Entrate Prot. n°73203 del 4.04.2018