Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/502, entrato in vigore il 17 Aprile 2018, apporta modifiche al Regolamento (UE) 2016/799 relativo alla costruzione, collaudo, funzionamento e riparazione dei tachigrafi .
Il Regolamento (UE) 2016/799, è il regolamento attuativo del Regolamento (UE) 165/2014 che ha previsto l’introduzione di una nuova generazione di tachigrafi intelligenti con queste caratteristiche:
connessione al sistema di navigazione satellitare, comunicazione remota con le Autorità di controllo ed eventuale interfaccia con i sistemi di trasporto intelligenti.
Tramite questa nuova generazione di tachigrafi, sarà quindi possibile individuare la posizione del veicolo, nel momento in cui inizia il periodo di lavoro giornaliero, quando lo termina e ogni volta che sono trascorse 3 ore di guida. Il tachigrafo intelligente sarà inoltre di ausilio agli organi preposti al controllo.
Per i veicoli di nuova immatricolazione, l’obbligo di installazione di questa nuova generazione di tachigrafi era prevista a decorrere dal 2 Marzo 2019 ( art. 6 Reg. di esecuzione (UE) 2016/799); ora il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 la fa slittare al 15 Giugno 2019 ( art. 1, punto 3)
Nell’introduzione dell’allegato IC al Regolamento (UE) 2016/799 viene inoltre stabilito :
Il sistema tachigrafico digitale di prima generazione è in uso dal 1° maggio 2006 e può essere utilizzato fino alla fine del proprio ciclo di vita per il trasporto interno. Per il trasporto internazionale invece, 15 anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento della Commissione, tutti i veicoli devono essere dotati di un tachigrafo intelligente di seconda generazione conforme, introdotto dal presente regolamento.
Quindi in base a quanto sopra richiamato, per i trasporti internazionali, a partire dal mese di Giugno 2031 ( il Reg. 2016/799 è entrato in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione in GU dell’UE che è avvenuta il 26.05.2016 ), tutti i veicoli immatricolati dovranno essere dotati di tachigrafo intelligente
In proiezione futura, le autorità di controllo saranno dotate degli strumenti per la comunicazione in remoto con i tachigrafi in modo da verificare quelli potenzialmente manomessi o usati impropriamente. Tale aspetto dovrebbe consentire :
· controlli su strada effettuati anche in modalità wireless con veicolo in movimento; i dati trasmessi non conterranno informazioni personali dei conducenti.
· un aumento della probabilità di fermare veicoli che non viaggiano nel rispetto delle norme esistenti.
· le aziende di autotrasporto che operano, invece, nel rispetto delle regole potranno attendersi di vedere i propri veicoli fermati in misura minore per i controlli su strada.
Si rammenta che il tachigrafo registra distanza percorsa e velocità del veicolo, misurazione del tempo, punti di posizione nel luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero, nel luogo raggiunto ogni tre ore di guida consecutiva e nel luogo di termine del periodo di lavoro giornaliero, identità del conducente, attività del conducente, dati di controllo, di calibratura e di riparazione, inclusa l’identificazione dell’officina, anomalie e guasti.