. VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA Notificazione a mezzo PEC delle sanzioni per violazioni del Codice della strada

Riteniamo utile segnalare alcuni aspetti della recente normativa sulla “notificazione a mezzo PEC delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada” entrate in vigore  dal mese di Febbraio c.a.

Il disposto normativo, dopo essere stato previsto dal comma 5 – Quater , articolo 20, del D.L. n°69 del 21.6.2013, è stato attuato dal Decreto Interministeriale 18 Dicembre 2017 (G.U. n°12 del 16.1.2018) recante “ disciplina delle procedure per la notificazione  dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata”.

Il ministero dell’Interno ha quindi emanato la nota Prot. 300/A/1500/18/127/9 del 20 Febbraio 2018  con la quale esplicita i contenuti del richiamato Decreto Interministeriale 18.12.2017.

Di seguito richiamiamo, in maniera sintetica,  alcune salienti fattispecie della suddetta nota invitando chi volesse approfondirla, a consultarla in maniera appropriata.

AMBITO DI APPLICAZIONE

L’ambito di applicazione delle notifiche via PEC è circoscritto a :

  • Verbali per violazioni del codice della strada
  • Sanzioni accessorie quando siano parte integrante del verbale di contestazione e vengano trasmesse unitamente allo stesso
  • Sanzioni per violazioni della legge 13.11.1978 n°727 e ss.mm.ii.  relativa al cronotachigrafo

 

SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI È OBBLIGATORIA LA NOTIFICA VIA PEC

La notificazione dei verbali di contestazione si effettua tramite PEC, nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada, nei confronti:

  • Dell’autore della violazione se,  in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito,  ha fornito un valido indirizzo PEC, o abbia un domicilio digitale;
  • del proprietario del veicolo o altro obbligato in solido ( ai sensi art. 196 CdS)  con l’autore della violazione del codice della strada, quando abbia domicilio digitale, o abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all’organo di polizia procedente, in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito.

In buona sostanza, attualmente,  un vero e proprio obbligo di invio tramite PEC per l’organo accertatore sussiste nei soggetti privati che abbiano fornito un valido indirizzo PEC e nei confronti di quelli obbligati a dotarsi di un domicilio digitale :

  • Pubbliche Amministrazioni
  • Gestori di Pubblici Servizi
  • Professionisti tenuti all’iscrizione in albo ed elenchi
  • Soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese (come nel caso delle imprese di autotrasporto)

Con il decreto 18.12.2017, la notificazione via PEC, diventa sostanzialmente un obbligo laddove sia disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata.

 

PERSONE FISICHE PER LE QUALI NON È OBBLIGATORIO DOTARSI DI UN INDIRIZZO PEC

Per le persone fisiche per le quali non c’è ancora l’obbligo di iscriversi in albi professionali o nel registro delle imprese nei quali, l’organo accertatore, può  ricercare un valido indirizzo PEC,

LE NOTIFICHE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE SEGUIRANNO LA PROCEDURA ORDINARIA DI CUI ALL’ARTICOLO 201 DEL CODICE DELLA STRADA

“Nuovo codice della strada”, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

Art. 201. Notificazione delle violazioni – STRALCIO

1. Qualora la violazione non possa essere  immediatamente contestata,  il  verbale,  con  gli   estremi   precisi   e dettagliati della  violazione  e  con  la  indicazione  dei motivi  che  hanno  reso   impossibile   la   contestazione immediata, deve,  entro  novanta  giorni  dall’accertamento,  essere  notificato  all’effettivo  trasgressore  o,  quando  questi non sia stato identificato e si tratti di violazione  commessa dal conducente di un veicolo a motore,  munito  di  targa, ad uno dei soggetti indicati  nell’art.  196,  quale  risulta dai pubblici registri alla data  dell’accertamento. 

COMMI 1 Bis, 1 Ter , 1 Quater, 2, 2 Bis  = OMISSIS

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. (2) (3)

4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

 

COMPORTAMENTO NEL CASO IN CUI   LA NOTIFICA VIA PEC NON SIA POSSIBILE

Nei casi in cui,  pur essendo in presenza di una delle situazioni in cui è obbligatoria la notifica tramite PEC, ciò non sia possibile perché, ad esempio, al momento della contestazione, il conducente ( dipendente dell’impresa) non è a conoscenza dell’indirizzo PEC, oppure “qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell’accertamento dell’illecito” ( ad esempio, in tutti i casi previsti dall’articolo 201 del CdS = autovelox, ecc.) :

L’UFFICIO DA CUI DIPENDE  L’ORGANO ACCERTATORE  O CHE HA REDATTO IL VERBALE DI CONTESTAZIONE AVRÀ L’ONERE  DI RICERCARE L’INDIRIZZO PEC   ALL’INTERNO DEI PUBBLICI ELENCHI A CUI ABBIA ACCESSO

( Decreto Interministeriale 18.12.2017 – Articolo 3, Comma 2 / Circ. Min. Interno del 20.2.2018, pagina 6 )

( “elenchi pubblici  = come quello delle CCIAA ovvero del  CED del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti ”)

Se non sarà possibile risalire ad un valido indirizzo PEC tramite i suddetti “elenchi pubblici”

LA NOTIFICA SARÀ EFFETTUATA NEI MODI E NEL RISPETTO DELLE FORME E DEI TERMINI DEL CODICE DELLA STRADA CON ONERI A CARICO DEL DESTINATARIO

( Decreto Interministeriale 18.12.2017 – premesse / Circ. Min. Interno del 20.2.2018, pagina 6 )

( secondo quanto previsto all’articolo 201 DEL Decreto L.gs n.285/1992)

Non è pertanto conforme al dettato normativo ad oggi conosciuto  che l’organo accertatore chiami, nel mezzo della notte,  il titolare dell’impresa per conoscere l’indirizzo PEC,  come purtroppo invece accaduto .

Nel  riservarci ulteriori azioni in merito,  vi  invitiamo a segnalarci eventuali  anomalie in tal senso.

 

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